PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. L'Associazione del Commercio e dell’artigianato “CRISPIUS”,
si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera
e democratica dell'associazionismo e, in questo spirito, informa
il proprio statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona
e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed
economica, e fonte di
sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione
;
d) la solidarietà, tra gli associati e nei confronti del Paese
come carattere primario della sua natura associativa;
e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema
economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo ed integrato;
f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari
dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione
della realtà sociale,
come contributo al benessere di tutta la collettività;
h) l'europeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica,
per costituire ambiti
crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica
fra le nazioni.
2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la
sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto
delle seguenti regole di comportamento:
a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti
e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato,
promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica
illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma
si manifesti;
b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori
ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e
completa informazione;
c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia
delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio
in cui si opera;
d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione
a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
e) condotta morale e professionale integra degli associati e
in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in
organismi interni o esterni all'Associazione;
f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici
con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione
qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed
il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche
esterna al contesto lavorativo.
TITOLO I
I PRINCIPI
ART. 1
DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
1. L'Associazione del Commercio e dell’artigianato di Crispiano,
di seguito nominata CRISPIUS, rappresenta e tutela gli interessi
sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e
professionali che operano nel settore terziario, nonché in altre
attività economiche di mercato, nel territorio di Crispiano.
2. L'Associazione potrà aderire alla CONFCOMMERCIO COMMERCIO
TURISMO SERVIZI E P.M.I., accettandone in tal caso lo Statuto,
i principi ispiratori e le regole di comportamento di cui in
preambolo.
3. Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti
e movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni
di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale
con finalità in armonia con i propri scopi sociali.
4. L'Associazione ha sede in Crispiano e secondo i suoi aderenti
rappresenterà aree omogenee di categoria.
5. La sua durata è illimitata.
6. Il logo dell’associazione è rappresentato con una "C" di
colore rosso/nero, stabile ben leggibile che avvolge un disegno
grafico di colore giallo, rappresentante la Torre.
ART. 2
SCOPI
1 L'Associazione, quale soggetto orientato allo sviluppo delle
Imprese nel sistema economico territoriale, ha per scopi:
a) la tutela e la rappresentanza delle imprese dei settori economici
che in essa si organizzano;
b) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli
imprenditori ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
2 Per la realizzazione di tali scopi essa è impegnata a svolgere
in particolare le seguenti funzioni:
a) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale
degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati;
b) Valorizzare il territorio, e promuovere i prodotti locali;
d) rappresentare gli interessi collettivi degli associati e
dei settori economici presso le istituzioni e gli organismi
territoriali;
e) favorire lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso
forme di collaborazione fra le imprese;
f) organizzare, assistere e coordinare le Categorie delle imprese
associate, secondo i rispettivi ambiti di competenza; nonché
operare per il miglioramento strutturale delle stesse in modo
da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;
g) svolgere azione conciliativa nelle controversie che coinvolgono
le imprese associate;
h) designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in
enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza delle
categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa;
I) promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione
di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
l) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita
da leggi e disposizioni di autorità pubbliche o da deliberazioni
dei propri organi.
TITOLO II
PRINCIPI ORGANIZZATIVI
ART. 3
SOCI
1. Possono aderire all'Associazione in qualità di soci effettivi
tutte le imprese, persone fisiche o giuridiche ed i lavoratori
autonomi, che esercitano nella città di Crispiano attività economiche
nell'ambito dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi,
dei Trasporti e delle Piccole e Medie Imprese, e comunque in
tutti gli altri settori, purché organizzati in forma di P.M.I.
2. Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, gli
imprenditori anziani del Commercio, del Turismo e dei Servizi,
altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi
in armonia con quelli della Associazione.
3. Possono associarsi in qualità di soci aderenti anche gli
aspiranti imprenditori dei settori rappresentati.
ART. 4
ADESIONE: MODALITÀ' E CONDIZIONI
1. Per aderire alla Associazione, occorre presentare domanda,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa,
sulla quale delibera il Presidente entro 30 giorni dalla ricezione
della domanda stessa.
2. Il Presidente potrà trasferire il potere al consiglio laddove
lo ritenesse opportuno.
3. Nel caso in cui la domanda fosse respinta, la deliberazione
sarà notificata con lettera raccomandata entro 90 giorni. La
mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad
accettazione della domanda.
4. Contro la deliberazione del Presidente è ammesso, entro 60
giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio che,
previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel
termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge
e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio dell’anno
di adesione. I diritti decorrono dalla data di adesione.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in
biennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di
dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera
raccomandata.
7. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio
del sistema e comporta l'accettazione del presente Statuto.
8. I soci sono tenuti a corrispondere alla Associazione i contributi
associativi.
9. Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare
i diritti.
ART. 5
DECADENZA E RECESSO
1. La qualità di socio si perde:
a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente
art. 4, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni
finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso
art. 4;
b) per decadenza deliberata dai competenti Organi della Associazione
o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto
o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
e) per mancato pagamento dei contributi associativi;
d) per lo scioglimento della Associazione deliberato dall'assemblea
dei soci nelle forme del presente statuto.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia
ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
ART. 6
SANZIONI
1. I gradi di sanzione applicabili dal Presidente su decisione
del Collegio dei Probiviri, per i casi dì "violazione statutaria,
così come previsto dal successivo art. 28 e relativo Regolamento,
sono nell'ordine:
a) la deplorazione scritta;
b) la sospensione;
c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione
all'attività degli organi.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DELLE CATEGORIE
ART. 7
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1. Ai fini dell’attuazione degli scopi di cui all'art. 2, il
territorio del comune è diviso in Rappresentanze di Categorie.
2. Alle Rappresentanze di Categorie spetta il compito di studiare
i problemi delle proprie categorie e la loro gestione nell’ambito
della politica generale dell’Associazione.
ART. 8
RAPPORTI CON LA ASSOCIAZIONE
1. Le organizzazioni di cui ai precedenti art. 7, nello svolgimento
di attività presso Enti, Organismi ed Autorità locali, provinciali,
regionali, sono tenute a coordinarsi con l'Associazione, informandola
e concordando con essa gli indirizzi generali da seguire.
2. Qualora la Associazione accerti, in tali strutture, gravi
inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti
di inattività, nonché carente rappresentatività, potrà assumere
la gestione diretta delle attività. Qualora lo reputi necessario
il Presidente, sentito il Consiglio, nomina un delegato.
ART. 9 ORGANI
1. Sono Organi della Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) il Presidente;
d) il Collegio Dei Probiviri.
ART. 10
DURATA DELLE CARICHE
1. Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto,
se non diversamente stabilito dagli Organi competenti.
2. Gli eletti in Organi collegiali, rieleggibili, non possono
delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente
dalla carica, in caso di assenza ingiustificata per tre sedute
consecutive.
3. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
4. Il componente dell'Organo collegiale che cessi di ricoprire
nell'Associazione la carica, in virtù della quale è stato eletto
o che abbia perduto i requisiti di eleggibilità, decade automaticamente
dallo stesso.
5. In caso di vacanza di un membro del Consiglio dell'Associazione
provvedere alla sua sostituzione protempore la sezione di Categoria
dalla quale proviene il membro vacante.
6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta,
chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con
il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.
ART. 11
INCOMPATIBILITÀ
1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, ricoperte nell'ambito
della Associazione sono incompatibili con candidature o incarichi
di carattere politico e con funzioni di governo a livello delle
amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali, e
con mandati parlamentari o incarichi politici di partito e/o
di movimenti equivalenti.
2. L'incompatibilità di cui al precedente comma è assoluta per
l'accesso o la nomina alle cariche all'interno del Sistema Associativo.
Il Consiglio, invece, potrà, con delibera motivata, stabilire,
sui singoli casi, l'eventuale compatibilita degli incarichi
per i soggetti che già ricoprono cariche all'interno del Sistema
stesso, e che sono chiamati a svolgere funzioni ed incarichi
di governo tecnico a livello di amministrazioni territoriali.
3. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite
in virtù di una rappresentanza istituzionale riconosciuta alla
Associazione.
ART. 12
ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE
1. L'Assemblea della Associazione è composta dai soci, in regola
con i contributi in favore dell'Associazione e con le norme
statutarie.
2. Il numero dei voti attribuiti a ciascun socio è pari a uno.
ART. 13
ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI
1. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori
ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee
ai componenti dell'assemblea.
ART. 14
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono
convocate dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le
veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta
l'anno, mediante avviso scritto anche a mezzo fax o posta elettronica
ai componenti l'assemblea, che dovrà essere inviato almeno 10
giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno,
l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza,
nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione,
che deve essere fissata almeno il giorno successivo. Se all'ordine
del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione
deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e
delle ore in cui gli stessi bilanci ed i documenti annessi ed
esplicativi possano essere consultati.
4. L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria
quando il Presidente della Associazione o il Consiglio lo ritengano
opportuno o su domanda del 25% dei componenti l'assemblea.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio,
il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di
ricezione della richiesta. In caso di inerzia da parte del Presidente
la convocazione verrà effettuata dal Consigliere anziano.
6. In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata telegraficamente
con preavviso di almeno tre giorni.
ART. 15
ASSEMBLEA: VALIDITÀ
1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione
allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno degli
aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta,
le modalità delle votazioni salvo che l'assemblea decida diversamente
e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, decide il voto
del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende
respinta.
5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali
si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa.
6. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole
di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
7. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto
favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.
ART. 16
ASSEMBLEA: COMPETENZE
1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) stabilisce gli indirizzi di politica generale della Associazione
vincolanti per tutti i soci;
b) elegge ogni 4 anni il Presidente dell'Associazione;
c) elegge ogni quattro anni il Consiglio della Associazione
tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto;
d) elegge ogni quattro anni le il collegio dei probiviri;
e) entro il 30 giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo
dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dalla
Associazione, nonché il bilancio preventivo dell'anno successivo
e le relative linee programmatiche. Questa data può essere prorogata
in caso di valide motivazioni e comunque non oltre il 31 ottobre;
f) delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- delibera le modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento della Associazione e le modalità
di liquidazione;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
ART. 17
CONSIGLIO: COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio è composto da 10 persone, con un minimo di un
componente per ogni rappresentanza di categoria eletto dall'assemblea
ai sensi dell'art.18 comma I/C in modo da garantire un'adeguata
rappresentanza dei settori rappresentati,
2. Fanno parte di diritto del Consiglio:
a) il Presidente della Associazione;
b) iconsiglieri eletti in rappresentanza delle varie categorie.
ART. 18
CONSIGLIO: CONVOCAZIONE E VALIDITÀ
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Associazione,
che lo presiede, almeno ogni 4 mesi e, comunque, ogni volta
che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno
il 50% dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno il
50% dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15
giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia
vi provvedere il Consigliere anziano.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del
luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della
riunione.
4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire telefonicamente,
via telefax o via email con un preavviso di almeno 3 giorni.
5. Le sedute sono valide se risulta presente 1/3 dei componenti.
Non sono ammesse deleghe..
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le decisioni
sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta
dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, decide
il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta
si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio che riguardano persone sono da
effettuarsi a scrutinio segreto.
ART. 19 CONSIGLIO: COMPETENZE
1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi fissati dall'Assemblea:
a) Determina le direttive d'azione dell'Associazione;
b) Elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, il vice
Presidente Vicario, l'Amministratore che sovrintende alla redazione
dei bilanci;
e) Stabilisce la misura dei contributi associativi dovuti dai
soci determinandone le modalità di utilizzo per il miglior sostentamento
delle diverse strutture del sistema;
d) Approva le relazioni finanziarie, nonché il bilancio consuntivo
e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
e) Approva e modifica i regolamenti interni;
f) Delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione
di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle
eredità e delle donazioni, nonché su tutti gli atti di straordinaria
amministrazione;
g) Favorisce l'accorpamento delle organizzazioni di Categoria
in settori omogenei,
determinando un'intesa con le stesse;
h) Si pronunzia con delibera motivata sui singoli casi di eventuale
incompatibilità
come indicato all'art. 13. 1).
ART. 20
PRESIDENTE
1. Può essere eletto Presidente della Associazione ogni imprenditore
associato il familiare dell’associato ai sensi del successivo
art. 29, in armonia con le disposizioni di cui agli artt. 3
e 4 del presente Statuto.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto
di legge e statutario; ha il potere di firma che può delegare.
3. Il Presidente inoltre:
- ha la gestione ordinaria della Associazione;
- attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i
provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati
e procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad
altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- può sostituirsi al Consiglio nei casi di urgenza, riferendo
i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la
loro convalida.
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente
vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e
convoca, entro 90 giorni dalla vacanza, l'assemblea che provvede,
con le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto, alla
elezione del nuovo Presidente.
ART. 21
DELEGATO ALL'AMMINISTRAZIONE
E' responsabile, insieme al Presidente, dell'impostazione amministrativa
dell'Associazione, predispone lo schema del bilancio preventivo
e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.
Verifica che gli atti amministrativi posti in essere siano in
linea con il bilancio di previsione approvato dagli organi competenti.
ART. 22
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi
e due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.
2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi
provvedono a nominare nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio pronuncia pareri e giudica, quale amichevole
compositore, su tutte le questioni che non siano riservate dal
presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all'applicazione
del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare,
il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere parere inappellabile
e vincolante, su ogni controversia tra i soci e tra i soci e
l’associazione.
4. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica
all'interno della Associazione.
ART. 23
CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITÀ
1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori
e gli ausiliari che svolgono la propria attività, anche in modo
non prevalente, nei settori rappresentati; i familiari degli
associati, coadiuvanti ai sensi della legge n° 426/71 e n° 1397/60;
i legali rappresentanti, in caso di società di capitali, oppure
chi della società è munito di procura speciale, uno dei soci
in caso di società di persone.
ART. 24
DIRETTORE
1. Il Direttore della Associazione è il capo del personale ed
è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento
degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione
del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali
nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni
degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni
di Segretario.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI
ART. 25
PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Associazione
o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.
2. I proventi della Associazione sono formati da:
a) contributi ordinari e straordinari deliberati dai competenti
organi della Associazione;
b) oblazioni volontarie;
e) proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio.
ART. 26
ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
ART. 27
SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea,
in seduta straordinaria, che dovrà essere costituita da un numero
di rappresentanti che detengano almeno i: 75% dei voti attribuiti
e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.
2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà
alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri ed indicando
le modalità di liquidazione.
ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle norme del codice civile.
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